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Valle dell'Idice: legislazione (aspetto urbano)

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Premessa

Nel 1942 uscì la prima legge urbanistica italiana: i Piani Regolatori Generali (cioè gli strumenti estesi all’intero territorio del Comune) vennero individuati soprattutto nella disposizione degli edifici e nel loro incremento edilizio.

Le leggi nazionali fino ad allora esistenti identificavano già il vincolo idrogeologico e boschivo, diffuso in tutto il territorio collinare e montano nazionale, che può essere eluso, chiedendone la "sospensione temporanea" durante la durata dei lavori edilizi.

Successivamente i Comuni introdussero nei piani urbanistici locali i vincoli delle leggi nazionali di settore. Nel territorio di loro competenza, confermarono le zone boschive o di vincolo idrogeologico come zone non edificabili e affiancarono alle zone soggette a vincolo nazionale per particolari pregi di fama e bellezza, altre zone da tutelarsi per altre motivazioni, individuate localmente: si trattava generalmente di "zone agricole" o di "zone di rispetto ambientale", cioè del paesaggio e delle testimonianze storiche.

Il paesaggio non è costituito soltanto dalle zone di alta naturalità o dalle zone con presenze rare: esiste il paesaggio urbano, il suo inserimento fra le zone coltivate, ed il contrasto scenico fra i campi, i boschi e i prati; in altre parole, oltre alle "cose rare" di rilievo nazionale, esiste la bellezza diffusa del paesaggio quotidiano nel quale si leggono le tradizioni e la storia della comunità locale ed esiste la necessità di salvaguardare gli equilibri ecologici.

Ma i proprietari vivono come limitazioni spesso ingiustificate le regole comunali e chi proprietario non è, solo raramente conosce la motivazione e l'obiettivo delle norme.

Il patrimonio delle cose rare ed eccezionali è in qualche modo più protetto; la celebrità di cui in genere gode lo rende noto ad un grande numero di persone, che, anche da lontano, lo sentono proprio e possono protestare o reagire contro le azioni di incontrollata trasformazione.

Il patrimonio cosiddetto minore (minore è soprattutto la consapevolezza dei valori legati alle tradizioni, alla storia locale e alla natura), è più vulnerabile perché non conosciuto e non vissuto come "valore" e anche perchè la sua diffusione nel territorio, in segni riconoscibili del paesaggio raramente riescono a mantenere la leggibilità attraverso le trasformazioni oggi richieste da esigenze produttive, turistiche e insediative.

Le norme urbanistiche non sono certo sufficienti, ma affinché almeno esse siano efficaci è necessario che il patrimonio dei valori sparsi "minori", riconosciuti e difesi dai Piani, poggi su una consapevolezza diffusa: quella che noi cerchiamo di ottenere.

Per questo, crediamo che la conoscenza diffusa dei valori esistenti, la conoscenza degli elementi significativi del paesaggio, delle componenti dell'ambiente, la consapevolezza dei problemi da risolvere e degli strumenti a disposizione, tutto ciò debba diventare patrimonio comune.

Elenco ragionato delle leggi e dei principali strumenti urbanistici

Leggi Nazionali di tutela ambientale

Legge 1 giugno 1939 n. 1089. Legge di "Tutela delle cose d'interesse artistico o storico"

Art.1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

  1. le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
  2. le cose d'interesse numismatico;
  3. i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.


Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Villa Massei- Ozzano dell'Emilia

Tutti i progetti d'intervento sulle cose tutelate dalla Legge sono sottoposti a preventivo nullaosta della Sovrintendenza ai Beni Culturali.

Legge 29 giugno 1939 n. 1497.

Legge sulla "Protezione delle bellezze naturali".

Art.1. Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

  1. Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  2. le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
  3. i complessi di cose immobili che compongono un caratte- ristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale;
  4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
    La Legge imponeva che ogni trasformazione fosse soggetta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

Con il D.P.R. 616/77 la Legge è stata delegata alle Regioni; la Regione Emilia Romagna, a sua volta, ha delegato la Provincia per ciò che concerne l'individuazione e la formazione degli elenchi dei beni, e i Comuni per ciò che riguarda il parere preventivo sulle trasformazioni.

Legge 8 agosto 1985 n. 431.

È la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Con questa Legge si amplia il campo di applicazione della Legge 1497, includendo interi sistemi ambientali.

Art.1. Sono sottoposti in "vincolo paesaggistico" ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497:

  1. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalle linee di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  2. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della pro- fondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  3. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  4. le montagne 'per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  5. i ghiacciai e i circhi glaciali;
  6. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
  7. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  8. le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici;
  9. i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 n. 448;
  10. i vulcani;
  11. le zone di interesse archeologico..

Altre leggi nazionali

Legge 1050/42 e successive integrazioni

SE NON SI PUO' COSTRUIRE.......!!Crinale Settefonti - Ca' del Vento

Legge urbanistica fondamentale

Art. 1 (Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi).
L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica sono disciplinati dalla presente legge.
Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

D. P .R.. 616/77 in applicazione alla L. 382/75 Art. 79 -Materia del trasferimento -

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "urbanistica, tranvie linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.

Art. 80 (Urbanistica)
Le funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonchè la protezione dell'ambiente.

Art. 82 (Beni ambientali)
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: adozione di provvedimenti cautelativi anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi.

Leggi Regionali dell'Emilia Romagna

Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47

"Tutela e uso del territorio".

Art. 40
1. Principi fondamentali
La Regione intende assicurare l'equilibrato sviluppo del proprio territorio e garantire che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.
La pianificazione territoriale è coordinata alla programmazione economica; in particolare la pianificazione territoriale regionale e comprensoriale si coordina alla programmazione economica nazionale e a quella regionale perseguendo le seguenti finalità:
- lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso la programmazione degli insediamenti abitativi, produttivi, dei trasporti, della rete infrastrutturale, delle attrezzature e dei servizi, in un quadro di rigoroso e coordinato utilizzo delle risorse territoriali;
- la tutela ed il recupero all'uso sociale dei beni di interesse culturale e ambientale e la valorizzazione a fini sociali del patrimonio edilizio e urbanistico esistente; l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti fisici, storici e socio -economici.

Art. 40 (Zone agricole)
In sede di formazione del Piano Regolatore Generale il Comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici presenti nelle zone agricole, classificando e normando, attraverso tale censimento, gli edifici che presentano le caratteristiche di bene culturale ed individuando gli edifici esistenti non destinati o non destinabili all'attività agricola, definendone in tal caso le specifiche normative e destinazione d'uso.

Strumenti urbanistici

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Le finalità di un piano regolatore sono chiaramente espresse dall'art. 12 della Legge Regionale n. 47.

Art. 12. Finalità del piano regolatore generale
- Ogni comune è obbligato ad adottare un piano regolatore generale nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
Il piano regolatore generale deve disciplinare le destinazioni d'uso relative all'intero territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonchè di quelli produttivi.

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P. T .P .R.)

Strumento di pianificazione istituito dalla Legge 1497/39 e ripreso dalla Legge 431/85; con esso le Regioni debbono individuare le aree di maggior pregio ove sottoporre a controllo gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Dovevano essere redatti entro il dicembre 1986 e, in caso di inadempienza regionale avrebbe dovuto provvedere il Ministero per i Beni Culturali. Così recita la Legge Galasso a questo proposito:

"Art. 1- bis

  1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio. 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli art. 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616".

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato una prima stesura di Piano Paesistico in data 29.12.85, e una seconda stesura in data 1/3/88.

Progetto integrato di tutela, recupero e valorizzazione.

Strumento previsto dalla normativa del Piano Paesistico proposto dalla Giunta della Regione Emilia Romagna riferito ad ambiti territoriali vasti e complessi da tutelare e valorizzare, al cui interno sono previsti anche insediamenti ed infrastrutture.